Art. 28
Convenzione

Art. 28

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In vigore dal 17 ago 1978
. 1) a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l'ha firmato, può aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d'adesione sono depositati presso il Direttore Generale. b) Ciascun Paese dell'Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile agli a 21 e all'Annesso; tuttavia, se tale Paese ha già fatto una dichiarazione in conformità all'articolo VI. 1) dell'Annesso, può solamente dichiarare nel detto strumento che la ratifica o l'adesione non si applica agli a 20. c) Ciascun Paese dell'Unione che, conformemente al comma b) abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell'adesione le disposizioni contemplate nel detto comma può dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione a queste disposizioni. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore Generale. 2) a) Gli a 21 e l'Annesso entrano in vigore tre mesi dopo che siano state soddisfatte le due condizioni seguenti: i) almeno cinque Paesi dell'Unione abbiano ratificato il presente Atto o vi abbiano aderito senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b); ii) La Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord siano diventati parti della Convenzione universale sul diritto d'autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971. b) L'entrata in vigore contemplata al comma a) è effettiva riguardo ai Paesi dell'Unione che, almeno tre mesi prima della predetta entrata in vigore, hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione non contenenti la dichiarazione conforme all'alinea 1) b). c) Riguardo a ogni Paese dell'Unione a cui non si applichi il comma b) e che rettifichi il presente Atto o vi aderisca senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli a 21 e l'Annesso entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli a 21 e l'Annesso entreranno in vigore, riguardo a questo Paese, alla data così indicata. d) Le disposizioni dei commi a) a c) non pregiudicano l'applicazione dell'articolo VI dell'Annesso. 3) Riguardo a ogni Paese dell'Unione che ratifichi il presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli a 38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-28