Art. 19
Convenzione

Art. 19

27 / 53
In vigore dal 17 ago 1978
. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l'applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-19