Convenzione
Art. 11 ter
17 / 53In vigore dal 17 ago 1978
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1) Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.
2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-11-ter