Annesso
Art. VI
53 / 53In vigore dal 17 ago 1978
ARTICOLO VI.
1) Ogni Paese dell'Unione può dichiarare, a decorrere dalla data del presente Atto e in qualunque momento prima di esser vincolato dagli a 21 e dal presente Annesso:
i) se si tratta di un Paese che, se fosse vincolato dagli a 21 e dal presente Annesso, sarebbe abilitato a invocare il beneficio delle facoltà previste dall'articolo I. 1), che esso applicherà le disposizioni dell'articolo II o dell'articolo III, o di entrambi, alle opere il cui Paese di origine è un Paese che, in applicazione del punto ii) che segue, accetta l'applicazione di questi articoli a tali opere o che è vincolato dagli a 21 e dal presente Annesso; una tale dichiarazione può riferirsi all'articolo V invece che all'articolo II;
ii) che esso accetta l'applicazione del presente Annesso alle opere di cui esso è il Paese di origine, da parte dei Paesi che hanno fatto una dichiarazione in virtù del punto i) di cui sopra o una notificazione in virtù dell'articolo I.
2) Ogni dichiarazione secondo l'alinea 1) deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore Generale. Essa prende effetti alla data del suo deposito.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.
FATTO a Parigi, il 24 luglio 1971.
(Seguono le firme).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-a-vi