Annesso
Art. IV
51 / 53In vigore dal 17 ago 1978
ARTICOLO IV.
1) Ogni licenza prevista all'articolo II o all'articolo III potrà essere concessa solo se il richiedente, in conformità con le disposizioni in vigore nel Paese di cui si tratta, provi di aver domandato al titolare del diritto l'autorizzazione di fare una traduzione e di pubblicarla o di riprodurre e pubblicare l'edizione, secondo i casi, e di non aver potuto ottenere la sua autorizzazione o, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, di non averlo potuto raggiungere. Contemporaneamente a questa domanda al titolare del diritto, il richiedente deve informarne ogni centro nazionale o internazionale d'informazione contemplato all'alinea 2).
2) Se il titolare del diritto non ha potuto essere raggiunto dal richiedente, questi deve mandare, per via aerea, in plico raccomandato, copie della richiesta sottoposta da lui all'autorità competente a concedere la licenza, all'editore il cui nome figura sull'opera e a ogni centro nazionale o internazionale d'informazione che può essere stato designato, in una notifica depositata a questo fine presso il Direttore Generale, dal Governo del Paese in cui l'editore si presume avere la sede principale delle sue operazioni.
3) Il nome dell'autore deve essere indicato su tutti gli esemplari della traduzione o della riproduzione pubblicata in virtù di una licenza concessa in forza dell'articolo II o dell'articolo III. Il titolo dell'opera deve figurare su tutti questi esemplari. Se si tratta di una traduzione, il titolo originale dell'opera deve in ogni caso figurare su tutti gli esemplari dell'opera.
4) a) Ogni licenza accordata in forza dell'articolo II o dell'articolo III non si estende all'esportazione di esemplari e non è valida che per la pubblicazione della traduzione o della riproduzione, secondo i casi, all'interno del territorio del Paese in cui tale licenza è stata richiesta.
b) Ai fini dell'applicazione del comma a), si considera esportazione l'invio di esemplari da un territorio verso il Paese che, per questo territorio, ha fatto una dichiarazione in conformità all'articolo I. 5).
c) Quando un organismo governativo o ogni altro organismo pubblico di un Paese che ha accordato, conformemente all'articolo II, una licenza di fare una traduzione in una lingua diversa dall'inglese, lo spagnolo o il francese, invia degli esemplari della traduzione pubblicata in forza di una tale licenza a un altro Paese, un tale invio non si considera, ai fini del comma a), come esportazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) i destinatari sono dei privati cittadini del Paese la cui autorità competente ha concesso la licenza, o organizzazioni raggruppanti tali cittadini;
ii) gli esemplari sono utilizzati soltanto per l'uso scolastico, universitario o di ricerca;
iii) l'invio degli esemplari e la loro distribuzione ulteriore ai destinatari non hanno alcun carattere lucrativo; e
iv) il Paese a cui gli esemplari sono stati inviati ha stipulato un accordo col Paese la cui autorità competente ha rilasciato la licenza, per autorizzarne la ricezione, o la distribuzione, o queste due operazioni, e il Governo di questo ultimo Paese ha notificato al Direttore Generale un tale accordo.
5) Ogni esemplare pubblicato in virtù di una licenza concessa in forza dell'articolo II o dell'articolo III deve contenere una menzione nella lingua appropriata indicante che l'esemplare non è messo in circolazione che nel Paese o territorio a cui la detta licenza si applica.
6) a) Misure appropriate saranno prese sul piano nazionale affinché
i) la licenza comporti in favore del titolare del diritto di traduzione o di riproduzione, secondo i casi, una remunerazione equa e conforme alla scala dei compensi normalmente versati nel caso di licenze liberamente negoziate tra gli interessati nei due Paesi che li riguardano; e
ii) siano assicurati il pagamento e il trasferimento di questa remunerazione; se esiste una regolamentazione nazionale in materia di divise, l'autorità competente non risparmierà alcuno sforzo, ricorrendo ai meccanismi internazionali, per assicurare il trasferimento della remunerazione in moneta convertibile internazionalmente o nel suo equivalente.
b) Misure appropriata saranno prese nel quadro della legislazione nazionale affinché sia garantita una traduzione corretta dell'opera o una riproduzione esatta dell'edizione di cui si tratta, secondo i casi.
Storico versioni
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