Art. I
Annesso

Art. I

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In vigore dal 17 ago 1978
ANNESSO ARTICOLO I. 1) Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, che ratifichi il presente Atto, di cui il presente Annesso è parte integrante, o aderisca ad esso, e che, non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere immediatamente i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, può, mediante notificazione depositata presso il Direttore Generale, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o, con riserva delle disposizioni dell'articolo V. 1) c), in ogni momento ulteriore, dichiarare che invocherà il beneficio della facoltà prevista all'articolo II o di quella prevista all'articolo III o dell'una o dell'altra di queste facoltà. Esso può, in luogo di avvalersi del beneficio della facoltà prevista all'articolo II, fare una dichiarazione in conformità dell'articolo V. 1). 2) a) Ogni dichiarazione fatta a norma dell'alinea 1) e notificata prima della scadenza di un periodo di dieci anni, dall'entrata in vigore degli a 21 del presente Annesso conformemente all'. 2), rimane valida fino alla scadenza del detto periodo. Essa può essere rinnovata in tutto o in parte per altri periodi successivi di dieci anni mediante notificazione depositata presso il Direttore Generale non più di quindici mesi, ma non meno di tre mesi, prima della scadenza del periodo decennale in corso. b) Ogni dichiarazione fatta a norma dell'alinea 1) e notificata dopo la scadenza d'un periodo di dieci anni, a partire dall'entrata in vigore degli a 21 e del presente Annesso conformemente all'. 2), rimane valida fino alla scadenza del periodo decennale in corso. Essa può essere rinnovata come è previsto nella seconda frase del comma a). 3) Ogni Paese dell'Unione, che abbia cessato di essere considerato come un Paese in via di sviluppo secondo quanto previsto all'alinea 1), non è più abilitato a rinnovare la sua dichiarazione secondo quanto previsto all'alinea 2) e, sia che esso ritiri o non ufficialmente la sua dichiarazione, tale Paese perderà la possibilità di valersi del beneficio delle facoltà previste all'alinea 1), sia alla scadenza del periodo decennale in corso, sia tre anni dopo che esso avrà cessato di essere considerato come un Paese in via di sviluppo, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi. 4) Quando, al momento in cui la dichiarazione fatta a norma dell'alinea 1) o dell'alinea 2) cessa di esser valida, c'è una scorta di esemplari prodotti in base a una licenza accordata in forza delle disposizioni del presente Annesso, tali esemplari potranno continuare ad essere messi in circolazione fino al loro esaurimento. 5) Ogni Paese che è vincolato dalle disposizioni del presente Atto e che ha depositato una dichiarazione o una notificazione in conformità alle disposizioni dell'. 1) riguardo all'applicazione del detto Atto a un territorio particolare la cui situazione può essere considerata come analoga a quella dei Paesi contemplati all'alinea 1), può, riguardo a questo territorio, fare la dichiarazione prevista all'alinea 1) e la notificazione al rinnovo prevista all'alinea 2). Finché tale dichiarazione o notificazione sarà valida, le disposizioni del presente Annesso si applicheranno al territorio riguardo al quale essa è stata fatta. 6) a) Il fatto che un Paese invochi il beneficio di una delle facoltà previste all'alinea 1) non consente a un altro Passa di dare, alle opere di cui il Paese di origine è il primo Paese in questione, una protezione inferiore a quella che esso è tenuto ad accordare secondo gli a 20. b) La facoltà di reciprocità prevista dall'. 2) b), seconda frase, non può, fino alla data in cui scade il termine applicabile in conformità all'. 3), essere esercitata per le opere il cui Paese di origine è un Paese che ha fatto una dichiarazione in conformità all'articolo V. 1) a).
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