Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ago 1978
Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all' dell'accordo relativo a Papua Nuova Guinea, all' dell'accordo relativo alla Repubblica di Capo Verde, all' dell'accordo relativo alla Repubblica di Sao Tomè e Principe e all' dell'accordo di cui alla lettera b). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1978 p. il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - MARCORA - DONAT-CATTIN - OSSOLA - COLOMBO - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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