Art. 5
LEGGE 8 giugno 1978, n. 297
In vigore dal 12 lug 1978
Incentivazione; penalizzazione
Qualora, a parità di programmi di esercizio, si determinino aumenti di unità di traffico, e/o riduzione negli organici del personale, potrà essere riconosciuto al concessionario un decimo della parte differenziale della minor sovvenzione.
L'ammontare della sovvenzione al netto dell'eventuale incentivazione di cui al primo comma, ed al lordo degli oneri di cui agli ed 8, non potrà comunque superare l'importo del relativo disavanzo risultante dal conto economico di esercizio aziendale, tenuto per i servizi sovvenzionabili, regolarmente approvato.
Qualora, invece, si determinino, per due anni consecutivi, riduzioni di unità di traffico non obiettivamente giustificate i cui minori introiti non trovino compensazione in corrispondenti minori costi per riduzione dei programmi di esercizio e/o delle prestazioni del personale, la sovvenzione da accordare potrà essere ridotta di un importo non superiore a due decimi della parte differenziale relativa al maggiore intervento.
Al terzo anno consecutivo il concessionario incorrerà di diritto nella decadenza della concessione.
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