Art. 16 · LEGGE 8 giugno 1978, n. 297

Art. 16

LEGGE 8 giugno 1978, n. 297

In vigore dal 12 lug 1978
Rinvio ad altre disposizioni Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni.
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