Art. 13 · LEGGE 8 giugno 1978, n. 297

Art. 13

LEGGE 8 giugno 1978, n. 297

In vigore dal 28 lug 2007
Comitato tecnico interministeriale Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è istituito un comitato tecnico interministeriale la cui composizione sarà stabilita dal regolamento di esecuzione di cui all'. Il comitato di cui al comma precedente adotterà le sue deliberazioni sentite le regioni interessate. L'onere per il funzionamento del suddetto comitato farà carico al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-06-08;297#art-13