Art. 9
AllegatoTitolo V

Art. 9

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In vigore dal 18 lug 1978
a) All'entrata come all'uscita, la verifica e lo sdoganamento delle merci che saranno o che sono state presentate o utilizzate in un'esposizione sono effettuati, in tutti i casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, sul luogo di tale esposizione. b) Ogni Parte contraente cercherà in tutti i casi in cui lo riterrà utile, tenuto conto dell'importanza dell'esposizione, di aprire per un periodo ragionevole un ufficio doganale sul luogo dell'esposizione organizzata sul proprio territorio. c) La riesportazione di merci poste in ammissione temporanea può effettuarsi in una o più riprese e da ogni ufficio doganale aperto a tali operazioni, anche se si tratta di un ufficio diverso dall'ufficio di importazione, a meno che l'importatore non si impegni, allo scopo di godere di una procedura semplificata, a riesportare le merci a mezzo dell'ufficio d'importazione.
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