Art. 7
AppendiceTitolo III

Art. 7

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In vigore dal 18 lug 1978
1. Quando due o più Stati sono in concorrenza fra di loro per la registrazione di un'esposizione e non giungono ad un accordo, essi aderiscono all'Assemblea generale dell'Ufficio che decide tenendo conto delle considerazioni invocate, e delle ragioni speciali di natura storica o morale, del tempo trascorso dall'ultima esposizione e del numero di manifestazioni già organizzate dagli Stati concorrenti. 2. Salvo che in circostanze eccezionali, l'Ufficio dà la preferenza ad un'esposizione progettata sul territorio di una Parte contraente.
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