Appendice›Titolo II
Art. 5
12 / 55In vigore dal 18 lug 1978
1. La frequenza delle esposizioni previste dalla presente
Convenzione è regolata nel modo seguente:
a) in uno stesso Stato, vi deve essere un intervallo minimo di
venti anni fra due esposizioni universali ed un intervallo minimo di cinque anni tra un'esposizione universale ed un'esposizione specializzata;
b) in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di dieci
anni fra due esposizioni universali;
c) in uno stesso Stato un intervallo minimo di dieci anni deve
separare le esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di cinque anni deve separare due esposizioni specializzate di diversa natura;
d) in Stati diversi, vi deve essere un intervallo minimo di
cinque anni fra due esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di due anni fra due esposizioni specializzate di diversa natura.
2. Malgrado le disposizioni del precedente paragrafo 1, l'Ufficio può eccezionalmente e alle condizioni previste dall' 3.f), ridurre gli intervalli summenzionati, da un lato, per le esposizioni specializzate, e dall'altro e entro il limite di sette anni, per le esposizioni universali organizzate in Stati diversi.
3. Gli intervalli che devono intercorrere fra le esposizioni
registrate hanno come punto di partenza la data di apertura di dette esposizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-5