Art. 4
AllegatoTitolo V

Art. 4

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In vigore dal 18 lug 1978
Fintanto che godono delle facilitazioni previste dal presente Allegato e se le leggi ed i regolamenti del paese di importazione temporanea lo permettono, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere date in prestito nè in affitto o utilizzate dietro retribuzione, nè trasportate fuori dal luogo della esposizione. Esse devono essere riesportate nel più breve termine e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esposizione. Le autorità doganali possono dilazionare, per ragioni valide, tale periodo nei limiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti del paese di importazione temporanea.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-4-2