Appendice›Titolo II
Art. 4
11 / 55In vigore dal 18 lug 1978
1. La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi.
2. Le date di apertura e di chiusura di un'esposizione sono fissate
al momento della sua registrazione e non possono essere modificate che in caso di forza maggiore e con il consenso dell'Ufficio Internazionale delle Esposizioni (che d'ora innanzi verrà denominato "Ufficio"), previsto dal Titolo V della presente Convenzione.
Tuttavia la durata totale dell'esposizione non deve superare i sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-4