Art. 36
AppendiceTitolo V

Art. 36

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In vigore dal 18 lug 1978
Il Governo della Repubblica francese notifica ai Governi degli Stati Parti della presente Convenzione nonché all'Ufficio Internazionale delle Esposizioni: a) l'entrata in vigore degli emendamenti, conformemente all'; b) le adesioni, conformemente all'; c) le denunce, in conformità dell'; d) le riserve formulate in applicazione del paragrafo 5 dell'; e) l'eventuale scadenza della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-36