Appendice›Titolo V
Art. 34
41 / 55In vigore dal 18 lug 1978
1. Ogni controversia fra due o più Parti contraenti circa
l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione che non possa essere composta dalle autorità investite dei poteri decisionali sarà oggetto, in applicazione della presente Convenzione, di negoziati fra le Parti in causa.
2. Se tali negoziati non risulteranno da un accordo a breve
termine, una delle Parti si rivolgerà al presidente dell'Ufficio chiedendogli di designare un conciliatore. Se il conciliatore non riuscirà ad ottenere l'accordo delle Parti in causa su di una soluzione, egli lo constaterà e definirà in un suo rapporto al presidente la natura e la portata della disputa.
3. Quando sarà così constatato un disaccordo, la controversia
diverrà oggetto di arbitrato. A tal fine una delle Parti rivolgerà, entro un termine di due mesi a partire dalla comunicazione del rapporto alle Parti in causa, al segretario generale dell'Ufficio una richiesta di arbitrato menzionando l'arbitro da essa scelto. L'altra o le altre Parti in causa dovranno designare, ciascuna, entro un termine di due mesi, il loro rispettivo arbitro. In mancanza di ciò, una delle Parti si rivolgerà al presidente della Corte internazionale di Giustizia chiedendogli di designare l'arbitro o gli arbitri.
Quando più Parti fanno causa comune, esse devono essere
considerate una sola per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente. In caso di dubbio, il segretario generale decide.
Gli arbitri designeranno a loro volta un arbitro supremo. Se gli
arbitri non riusciranno ad accordarsi su tale scelta entro un termine di due mesi, vi provvederà il presidente della Corte internazionale di Giustizia, investito da una delle Parti.
4. Il collegio arbitrale renderà la propria decisione a
maggioranza dei suoi membri, il voto dell'arbitro supremo essendo preponderante in caso di parità di voti. Tale decisione arbitrale sarà applicata a tutte le Parti in causa, definitivamente e senza possibilità di ricorso.
5. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o aderirà ad essa, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei precedenti paragrafi 3 e 4. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dalle dette disposizioni nei confronti di ogni Stato che abbia formulato una tale riserva.
6. Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva
conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, potrà in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica indirizzata al Governo depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-34