Art. 29
AppendiceTitolo V

Art. 29

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In vigore dal 18 lug 1978
1. Il presidente viene eletto dall'assemblea generale a scrutinio segreto per un periodo di due anni fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, ma non rappresenta più lo Stato di cui è cittadino per tutta la durata del proprio mandato. Egli è rieleggibile. 2. Il presidente convoca e dirige le riunioni dell'assemblea generale e cura il buon funzionamento dell'Ufficio. In sua assenza, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente incaricato della Commissione esecutiva o, in sua assenza, da uno degli altri vice-presidenti, nell'ordine della loro elezione. 3. I vice-presidenti sono eletti fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, dall'assemblea generale che determina la natura e la durata del loro mandato e designa in particolare il comitato di cui si occupano.
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