Art. 27
AppendiceTitolo V

Art. 27

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In vigore dal 18 lug 1978
L'assemblea generale tiene sessioni regolari e può anche tenere delle sessioni straordinarie. Essa delibera su tutte le questioni che per la presente Convenzione sono di competenza dell'Ufficio di cui essa è la più alta autorità, ed in particolare: a) discute, adotta e pubblica i regolamenti relativi alla registrazione, alla classificazione e all'organizzazione delle esposizioni internazionali ed al funzionamento dell'Ufficio. Nei limiti delle disposizioni della presente Convenzione, essa può stabilire regolamenti obbligatori. Essa può inoltre stabilire regolamenti tipo che serviranno da guida per l'organizzazione delle esposizioni; b) fissa il bilancio, controlla ed approva i conti dell'Ufficio; c) approva i rapporti del segretario generale; d) crea le commissioni che ritiene utili, designa i membri della commissione esecutiva e delle altre commissioni e fissa la durata del loro mandato; e) approva ogni progetto di accordo internazionale previsto dall' 3) della presente Convenzione; f) adotta i progetti di emendamenti di cui all'; g) designa il segretario generale.
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