Art. 2
AllegatoTitolo V

Art. 2

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In vigore dal 18 lug 1978
Godono dell'ammissione temporanea: a) le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di prove durante l'esposizione; b) le merci destinate ad essere utilizzate per le presentazioni dei prodotti stranieri, quali: i) le merci necessarie alle prove di macchine o apparecchi stranieri esposti; ii) i materiali di costruzione, anche allo stato grezzo, il materiale ornamentale o da arredo, l'attrezzatura elettrica per i padiglioni e gli stands stranieri dell'esposizione, nonché per i locali utilizzati dal Commissario generale di Sezione di un paese straniero partecipante; iii) gli utensili, il materiale utilizzato per la costruzione e i mezzi di trasporto, necessari ai lavori dell'esposizione; iv) il materiale pubblicitario o dimostrativo destinato manifestamente ad essere utilizzato a scopo pubblicitario per le merci straniere presentate all'esposizione, quale le registrazioni sonore, film e diapositive, nonché l'apparecchiatura necessaria alla loro utilizzazione. c) il materiale, ivi comprese le installazioni per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione dell'esposizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-2-2