Allegato›Titolo V
Art. 2
46 / 55In vigore dal 18 lug 1978
Godono dell'ammissione temporanea:
a) le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di
prove durante l'esposizione;
b) le merci destinate ad essere utilizzate per le presentazioni dei prodotti stranieri, quali:
i) le merci necessarie alle prove di macchine o apparecchi
stranieri esposti;
ii) i materiali di costruzione, anche allo stato grezzo, il
materiale ornamentale o da arredo, l'attrezzatura elettrica per i padiglioni e gli stands stranieri dell'esposizione, nonché per i locali utilizzati dal Commissario generale di Sezione di un paese straniero partecipante;
iii) gli utensili, il materiale utilizzato per la costruzione e
i mezzi di trasporto, necessari ai lavori dell'esposizione;
iv) il materiale pubblicitario o dimostrativo destinato
manifestamente ad essere utilizzato a scopo pubblicitario per le merci straniere presentate all'esposizione, quale le registrazioni sonore, film e diapositive, nonché l'apparecchiatura necessaria alla loro utilizzazione.
c) il materiale, ivi comprese le installazioni per
l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione dell'esposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-2-2