Art. 14
AppendiceTitolo IV

Art. 14

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In vigore dal 18 lug 1978
1. Nel caso in cui nelle esposizioni universali siano previsti dei padiglioni nazionali, tutti i Governi partecipanti costruiscono i loro padiglioni a proprie spese. Tuttavia, con la previa approvazione dell'Ufficio, gli organizzatori delle esposizioni universali possono, in deroga, costruire dei locali destinati ad essere affittati ai Governi che non siano in grado di costruire dei padiglioni nazionali. 2. Nelle esposizioni specializzate, la costruzione dei fabbricati spetta agli organizzatori.
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