Art. 13
AppendiceTitolo IV

Art. 13

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In vigore dal 18 lug 1978
Il Governo di ogni Stato che partecipa ad un'esposizione deve nominare un commissario generale di sezione perché lo rappresenti presso il Governo invitante. Il Commissario generale di sezione è il solo incaricato dell'organizzazione della sua presentazione nazionale. Egli informa il commissario generale dell'esposizione della composizione di tale presentazione e cura il rispetto dei diritti e degli obblighi degli espositori.
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