Art. 11
AppendiceTitolo IV

Art. 11

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In vigore dal 18 lug 1978
1. Tutti gli inviti a partecipare ad un'esposizione, che siano indirizzati a Parti contraenti o a Stati non membri, devono essere inviati per via diplomatica dal solo Governo dello Stato invitante al solo Governo dello Stato invitato, per suo conto e per conto delle altre persone fisiche o giuridiche che dipendono dalla sua autorità. Le risposte devono pervenire per lo stesso tramite al Governo invitante, così come le richieste di partecipazione espresse da persone fisiche o giuridiche non invitate. Gli inviti devono tener conto dei termini prescritti dall'Ufficio. Gli inviti alle organizzazioni di carattere internazionale sono inviati direttamente. 2. Nessuna Parte contraente può organizzare o patrocinare una partecipazione ad un'esposizione internazionale se i suddetti inviti non siano stati inviati conformemente alle disposizioni di questa Convenzione. 3. Le Parti contraenti si impegnano a non inviare e a non accettare alcun invito a partecipare ad un'esposizione che debba aver luogo sul territorio di una Parte contraente o su quello di uno Stato non membro, se tali inviti non fanno menzione della registrazione accordata in conformità delle disposizioni della presente Convenzione. 4. Ogni Parte contraente può chiedere agli organizzatori di astenersi dall'inviarle inviti diversi da quello che le è destinato. Essa può inoltre astenersi dal trasmettere inviti o desideri di partecipazione espressi da persone fisiche o giuridiche non invitate.
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