Allegato›Titolo V
Art. 1
45 / 55Definizioni
In vigore dal 18 lug 1978
ALLEGATO
ALLA CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI, FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972
REGIME DOGANALE PER L'IMPORTAZIONE DI ARTICOLI DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
Definizioni
Per l'applicazione del presente Allegato si intende per:
a) "Diritti all'importazione", i diritti di dogana e tutti gli
altri diritti e tasse riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione, nonché tutti i diritti di accisa e tasse interne di cui sono passibili le merci importate, ad esclusione tuttavia dei canoni e delle imposte che sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi e che non costituiscono una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse di carattere fiscale all'importazione.
b) "Ammissione temporanea" l'importazione temporanea in esenzione da diritti all'importazione, senza divieti nè restrizioni di importazione, a condizione di riesportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-1-2