Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni Internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972.
Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni Internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972. 57 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Protocollo
Art. I TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua franc Art. II Articolo II La Convenzione del 1928 viene nuovamente modificata dal presente Protocollo in Art. III Articolo III 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Parti della Convenzione d Art. IV Articolo IV Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui 29 Stati ne saranno Art. V Articolo V Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alla registrazione di Art. VI Articolo VI Il Governo della Repubblica francese notificherà ai governi delle Parti contra Art. VII Articolo VII A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Governo della Re Appendice
titolo I Definizioni e scopi
Art. 1 APPENDICE CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 192 Art. 2 Articolo 2 La presente Convenzione si applica a tutte le esposizioni internazionali, ad ec Art. 3 Articolo 3 1. Nonostante la qualifica che potrà essere data ad una esposizione dai suoi or titolo II Durata e frequenza delle esposizioni
Art. 4 Articolo 4 1. La durata di un'esposizione non deve superare sei mesi. 2. Le date di apertu Art. 5 Articolo 5 1. La frequenza delle esposizioni previste dalla presente Convenzione è regolat titolo III Registrazione
Art. 6 Articolo 6 1. Il Governo di una Parte contraente sul cui territorio è progettata un'esposi Art. 7 Articolo 7 1. Quando due o più Stati sono in concorrenza fra di loro per la registrazione Art. 8 Articolo 8 Salvo il caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 4, lo Stato che ha ottenut Art. 9 Articolo 9 1. Per ogni esposizione che non sia stata registrata, le Parti contraenti rifiu titolo IV Obblighi degli organizzatori delle esposizioni registrate e degli Stati partecipanti
Art. 10 Articolo 10 1. Il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della prese Art. 11 Articolo 11 1. Tutti gli inviti a partecipare ad un'esposizione, che siano indirizzati a P Art. 12 Articolo 12 Il Governo invitante deve nominare un commissario generale dell'esposizione in Art. 13 Articolo 13 Il Governo di ogni Stato che partecipa ad un'esposizione deve nominare un comm Art. 14 Articolo 14 1. Nel caso in cui nelle esposizioni universali siano previsti dei padiglioni Art. 15 Articolo 15 Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, nè dal Governo invi Art. 16 Articolo 16 Il regime doganale delle esposizioni è fissato dall'allegato della presente Co Art. 17 Articolo 17 In un'esposizione, non sono considerate come nazionali e, di conseguenza, non Art. 18 Articolo 18 1. In un'esposizione, non si può far uso, per designare un partecipante o un g Art. 19 Articolo 19 1. I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato partecipante dev Art. 20 Articolo 20 1. Salvo disposizioni contrarie esistenti nella legislazione in vigore nello S Art. 21 Articolo 21 Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure possibili per Art. 22 Articolo 22 Il Governo invitante fa tutto il possibile per facilitare l'organizzazione del Art. 23 Articolo 23 1. Il regolamento generale di un'esposizione deve indicare se, indipendentemen Art. 24 Articolo 24 L'Ufficio Internazionale delle Esposizioni, di cui al titolo seguente, può fis titolo V Disposizioni istituzionali
Art. 25 Articolo 25 1. Viene istituita un'organizzazione internazionale denominata "Ufficio Intern Art. 26 Articolo 26 L'assemblea generale dell'Ufficio è composta dai designati dai governi delle P Art. 27 Articolo 27 L'assemblea generale tiene sessioni regolari e può anche tenere delle sessioni Art. 28 Articolo 28 1. Il Governo di ogni Parte contraente, quale che sia il numero dei suoi deleg Art. 29 Articolo 29 1. Il presidente viene eletto dall'assemblea generale a scrutinio segreto per Art. 30 Articolo 30 1. La Commissione esecutiva è composto da delegati dei Governi di dodici Parti Art. 31 Articolo 31 1. Il segretario generale, nominato in base alle disposizioni dell'articolo 28 Art. 32 Articolo 32 Il bilancio annuo dell'Ufficio viene fissato dall'assemblea generale alle cond Art. 33 Articolo 33 1. Ogni Parte contraente può proporre un progetto di modifica della presente C Art. 34 Articolo 34 1. Ogni controversia fra due o più Parti contraenti circa l'applicazione o l'i Art. 35 Articolo 35 La presente Convenzione è aperta, da un lato, all'adesione di ogni Stato, memb Art. 36 Articolo 36 Il Governo della Repubblica francese notifica ai Governi degli Stati Parti del Art. 37 Articolo 37 1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notif Allegato
titolo V Disposizioni istituzionali
Art. 1 Definizioni Art. 2 Articolo 2 Godono dell'ammissione temporanea: a) le merci destinate ad essere esposte o ad Art. 3 Articolo 3 Le facilitazioni di cui all'articolo, 2 del presente Allegato sono accordate a Art. 4 Articolo 4 Fintanto che godono delle facilitazioni previste dal presente Allegato e se le Art. 5 Articolo 5 a) Nonostante l'obbligo di riesportazione previsto dall'articolo 4, non è richi Art. 6 Articolo 6 I prodotti ottenuti accessoriamente nel corso dell'esposizione, a partire dalle Art. 7 Articolo 7 I diritti d'importazione non sono riscossi, i divieti o le restrizioni all'impo Art. 8 Articolo 8 Non sono riscossi i diritti d'importazione, non sono applicati i divieti o le r Art. 9 Articolo 9 a) All'entrata come all'uscita, la verifica e lo sdoganamento delle merci che s Art. 10 Articolo 10 Le disposizioni che precedono non sono di ostacolo all'applicazione: a) di mag Art. 11 Articolo 11 Per l'applicazione del presente Allegato i territori dei paesi contraenti che Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360