Art. 3 · LEGGE 3 giugno 1978, n. 288

Art. 3

LEGGE 3 giugno 1978, n. 288

In vigore dal 15 feb 1989
1. Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 40° anno di età
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