Art. 1 · LEGGE 3 giugno 1978, n. 288

Art. 1

LEGGE 3 giugno 1978, n. 288

In vigore dal 7 lug 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente: "non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".
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