Art. 1
LEGGE 3 giugno 1978, n. 288
In vigore dal 7 lug 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:
"non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;288#art-1