Trattato
Art. 9
9 / 272Depositante
In vigore dal 22 giu 1978
Depositante
1) Ogni persona domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente possono depositare una domanda internazionale.
2) L'Assemblea può decidere di permettere alle persone domiciliate in ogni paese facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ma non del presente trattato, nonché ai cittadini di detto paese, di depositare domande internazionali.
3) Le nozioni di domicilio e di nazionalità, nonché l'applicazione di queste nozioni nei casi in cui vi siano più depositanti o i depositanti non siano i medesimi per tutti gli Stati designati, sono definite nel regolamento d'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-9