Trattato
Art. 8
8 / 272Rivendicazione di priorità
In vigore dal 22 giu 1978
Rivendicazione di priorità
1) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione, conforme alle prescrizioni del regolamento d'esecuzione, che rivendichi la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per ogni Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
2-a) Fatto salvo il comma b), le condizioni e gli effetti di ogni rivendicazione di priorità presentata conformemente al paragrafo 1) sono quelli previsti dall' dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
b) La domanda internazionale che rivendica la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per uno Stato contraente, può designare questo Stato. Se la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande nazionali depositate in o per uno Stato designato o la priorità di una domanda internazionale che aveva designato un solo Stato, le condizioni e gli effetti prodotti dalla rivendicazione di priorità in questo Stato sono quelli previsti dalla legislazione nazionale di quest'ultimo.
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