Art. 7 · Disegni
Trattato

Art. 7

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Disegni

In vigore dal 22 giu 1978
Disegni 1) Fatto salvo il paragrafo 2.ii), occorre fornire disegni se essi sono necessari per l'intelligenza dell'invenzione. 2) Se l'invenzione è tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua intelligenza: i) il depositante può includere tali disegni nella domanda internazionale all'atto del suo deposito; ii) ogni ufficio designato può esigere che il depositante fornisca tali disegni nel termine prescritto.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-7