Trattato
Art. 67
67 / 272Firma e lingue
In vigore dal 22 giu 1978
Firma e lingue
1-a) Il presente trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede.
b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.
2) Il presente trattato rimane aperto alla firma, a Washington, fino al 31 dicembre 1970.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-67