Art. 66 · Denuncia
Trattato

Art. 66

66 / 272

Denuncia

In vigore dal 22 giu 1978
Denuncia 1) Ogni Stato contraente potrà denunciare il presente trattato mediante notificazione al Direttore generale. 2) La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua la denuncia se la domanda è stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l'elezione è stata effettuata prima della scadenza di questo medesimo periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-66