Trattato
Art. 61
61 / 272Modificazione di talune disposizioni del trattato
In vigore dal 22 giu 1978
Modificazione di talune disposizioni del trattato
1-a) Proposte di modificazione degli .5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere presentate da ogni Stato membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale.
b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
2-a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall'Assemblea.
b) La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi.
3-a) Ogni modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione è stata adottata.
b) Ogni modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione entra in vigore, restando inteso che ogni modificazione che accresca gli obblighi finanziari degli Stati contraenti vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
c) Ogni modificazione accettata conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono membri dell'Assemblea dopo la data della sua entrata in vigore conformemente al comma a).
Storico versioni
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