Trattato
Art. 59
59 / 272Controversie
In vigore dal 22 giu 1978
Controversie
Fatto salvo l'.5), ogni controversia tra due o più Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, che non sarà composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque degli Stati interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme allo Statuto della Corte, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro modo per dirimerla.
L'Ufficio internazionale sarà informato dallo Stato contraente attore del deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-59