Art. 58 · Regolamento d'esecuzione
Trattato

Art. 58

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Regolamento d'esecuzione

In vigore dal 22 giu 1978
Regolamento d'esecuzione 1) Il regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato contiene regole concernenti: i) le questioni in merito alle quali il presente trattato rinvia esplicitamente al regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni; ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo; iii) tutti i dettagli utili per l'esecuzione delle disposizioni del presente trattato; 2-a) L'Assemblea può modificare il regolamento d'esecuzione. b) Fatto salvo il paragrafo 3), le modificazioni esigono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. 3-a) Il regolamento d'esecuzione precisa quali sono le regole che possono essere modificate: i) soltanto mediante decisione unanime, o ii) soltanto a condizione che non vi sia opposizione nè da parte di uno degli Stati contraenti il cui ufficio nazionale funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale, nè - allorquando tale amministrazione è una organizzazione intergovernativa - da parte dello Stato contraente membro di questa organizzazione autorizzato a questo effetto dagli altri Stati membri riuniti in seno all'organo competente di questa organizzazione. b) Per poter sottrarre, in avvenire, una di queste regole alle esigenze indicate, occorre che siano soddisfatte, secondo il caso, le condizioni menzionate nel comma a-i) o a-ii). c) Per poter includere, in avvenire, una qualsiasi regola nell'una o nell'altra categoria menzionata nel comma a) occorre l'unanime consenso. 4) Il regolamento d'esecuzione prevede che il Direttore generale stabilisca direttive amministrative sotto il controllo dell'Assemblea. 5) In caso di divergenza tra il testo del trattato e quello del regolamento d'esecuzione, fa fede il primo testo.
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