Trattato
Art. 55
55 / 272Ufficio internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Ufficio internazionale
1) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale.
2) L'Ufficio internazionale funge da segreteria dei diversi organi dell'Unione.
3) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.
4) L'Ufficio internazionale pubblica una gazzetta e le altre pubblicazioni indicate dal regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea.
5) Il regolamento d'esecuzione precisa i servizi che gli uffici nazionali devono prestare per aiutare l'Ufficio internazionale, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale a svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro istituito conformemente al presente trattato o al regolamento d'esecuzione. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.
7-a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione.
b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
8) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Storico versioni
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