Art. 47 · Termini
Trattato

Art. 47

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Termini

In vigore dal 22 giu 1978
Termini 1) Le norme per il computo dei termini previsti nel presente trattato sono fissate dal regolamento d'esecuzione. 2-a) Tutti i termini stabiliti nei capitoli I e II del presente trattato possono essere modificati, indipendentemente da ogni revisione secondo l', mediante decisione degli Stati contraenti. b) La decisione è presa dall'Assemblea o con voto per corrispondenza e deve essere unanime. c) I dettagli della procedura sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-47