Trattato
Art. 42
42 / 272Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti
In vigore dal 22 giu 1978
Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti
Gli uffici eletti che ricevono il rapporto di esame preliminare internazionale non possono esigere che il depositante consegni loro copie di documenti relativi all'esame della medesima domanda internazionale fatto presso un altro ufficio eletto o fornisca loro informazioni circa il contenuto di tali documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-42