Art. 42 · Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti
Trattato

Art. 42

42 / 272

Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti

In vigore dal 22 giu 1978
Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti Gli uffici eletti che ricevono il rapporto di esame preliminare internazionale non possono esigere che il depositante consegni loro copie di documenti relativi all'esame della medesima domanda internazionale fatto presso un altro ufficio eletto o fornisca loro informazioni circa il contenuto di tali documenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-42