Art. 39 · Copie, traduzioni e tasse per gli uffici eletti
Trattato

Art. 39

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Copie, traduzioni e tasse per gli uffici eletti

In vigore dal 22 giu 1978
Copie, traduzioni e tasse per gli uffici eletti 1-a) Se l'elezione di uno Stato contraente è stata effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorità, l' non è applicabile a questo Stato; il depositante rimette a ogni ufficio eletto una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all' sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di questa domanda e gli versa (ove occorra) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di venticinque mesi a decorrere dalla data di priorità. b) Ogni legislazione nazionale può stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nel comma a), dei termini che scadano dopo quello indicato in detto comma. 2) Gli effetti previsti nell'.3) cessano nello Stato eletto con conseguenze identiche a quelle che derivano dal ritiro di una domanda nazionale in questo Stato, qualora il depositante non compia gli atti menzionati nel paragrafo 1-a) entro il termine applicabile secondo il paragrafo 1-a) o b). 3) Ogni ufficio eletto può mantenere gli effetti previsti nell'.3) anche nel caso in cui il depositante non soddisfi le condizioni previste nel paragrafo 1-a) o b).
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-39