Art. 38 · Carattere confidenziale dell'esame preliminare internazionale
Trattato

Art. 38

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Carattere confidenziale dell'esame preliminare internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Carattere confidenziale dell'esame preliminare internazionale 1) Salvo richiesta o autorizzazione del depositante, l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare non devono permettere in nessun momento ad alcuna persona o amministrazione - eccettuati gli uffici eletti, dopo che sia stato redatto il rapporto di esame preliminare internazionale - di accedere, ai sensi e alle condizioni dell'.4), all'inserto dell'esame preliminare internazionale. 2) Fatti salvi il paragrafo 1) e gli .1 e 3) e 37.3-b), l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale non possono, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, fornire alcuna informazione relativa al rilascio o al rifiuto del rilascio di un rapporto di esame preliminare internazionale oppure al ritiro o al mantenimento della domanda di esame preliminare internazionale o di una elezione qualsiasi.
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