Trattato
Art. 37
37 / 272Ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o di elezioni
In vigore dal 22 giu 1978
Ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o di elezioni
1) Il depositante può ritirare tutte le elezioni o parte di esse.
2) Se il ritiro concerne tutti gli Stati eletti, la domanda di esame preliminare internazionale è considerata come ritirata.
3-a) Ogni ritiro deve essere notificato all'Ufficio internazionale.
b) L'Ufficio internazionale notifica il ritiro agli uffici eletti interessati e all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
4-a) Fatto salvo il comma b), il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o della elezione di uno Stato contraente è, qualora la legislazione di questo Stato non disponga diversamente, considerato come ritiro della domanda internazionale per quanto concerne questo Stato.
b) Il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o della elezione non è considerata come ritiro della domanda internazionale se esso è effettuato prima della scadenza del termine applicabile secondo l'; tuttavia, ogni Stato contraente può prevedere nella sua legislazione nazionale che ciò avverrà soltanto se il suo ufficio nazionale avrà ricevuto, entro detto termine, la copia della domanda internazionale, una traduzione (come prescritta) di detta domanda e la tassa nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-37