Art. 36 · Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale
Trattato

Art. 36

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Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale 1) Il rapporto di esame preliminare internazionale viene trasmesso, assieme agli allegati prescritti, al depositante e all'Ufficio internazionale. 2-a) Il rapporto di esame preliminare internazionale e i suoi allegati sono tradotti nelle lingue prescritte. b) Ogni traduzione di detto rapporto è preparata dall'Ufficio internazionale stesso o sotto la sua responsabilità; ogni traduzione degli allegati è preparata dal depositante. 3-a) Il rapporto di esame preliminare internazionale, con la sua traduzione (come prescritta) e i suoi allegati (nella lingua d'origine), è comunicato dall'Ufficio internazionale a ogni ufficio eletto. b) La traduzione prescritta degli allegati è trasmessa, entro il termine prescritto, dal depositante agli uffici eletti. 4) L'.3) è applicabile, mutatis mutandis, alle copie di ogni documento citato nel rapporto di esame preliminare internazionale e che non è stato citato nel rapporto di ricerca internazionale.
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