Trattato
Art. 35
35 / 272Rapporto di esame internazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Rapporto di esame internazionale
1) Il rapporto di esame preliminare internazionale è redatto entro il termine prescritto e nella forma prescritta.
2) Il rapporto di esame preliminare internazionale non contiene dichiarazione alcuna circa la questione di sapere se l'invenzione, per la quale la protezione è richiesta, è o sembra essere brevettabile o no nei riguardi di una qualsiasi legislazione nazionale. Esso dichiara, fatto salvo il paragrafo 3, relativamente a ogni rivendicazione, se questa rivendicazione sembra soddisfare i criteri di novità, di attività inventiva (non evidenza) e di applicazione industriale, come definiti a fini dell'esame preliminare internazionale nell'.1) a 4). Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla citazione dei documenti che sembrano comprovare il giudizio espresso e da tutte le spiegazioni che possono imporsi nella fattispecie. In questa dichiarazione devono essere ugualmente annesse le altre osservazioni previste dal regolamento d'esecuzione.
3-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima, all'atto della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale, che una qualunque delle situazioni menzionate nell'.4-a) esiste, essa ne fa stato nel rapporto indicando i motivi. Il rapporto non deve contenere alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 2).
b) Se esiste una delle situazioni menzionate nell'.4-b), il rapporto di esame preliminare internazionale contiene, per le rivendicazioni in questione, l'indicazione prevista nel comma a) e, per le altre rivendicazioni, la dichiarazione indicata nel paragrafo 2).
Storico versioni
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