Art. 31 · Richiesta di esame preliminare internazionale
Trattato

Art. 31

31 / 272

Richiesta di esame preliminare internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Richiesta di esame preliminare internazionale 1) A richiesta del depositante, la domanda internazionale viene sottoposta ad un esame preliminare internazionale in conformità alle disposizioni che seguono e al regolamento d'esecuzione. 2-a) Ogni depositante che, ai sensi del regolamento d'esecuzione, è domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o è un cittadino di tale Stato, e la cui domanda internazionale è stata depositata presso l'ufficio ricevente di questo Stato o che agisce per conto di questo Stato, può presentare una richiesta di esame preliminare internazionale. b) L'Assemblea può decidere di permettere alle persone autorizzate a depositare domande internazionali di presentare richieste di esame preliminare internazionale anche se sono domiciliate in uno Stato non contraente o non vincolato dal capitolo II o hanno la nazionalità di tale Stato. 3) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere fatta separatamente dalla domanda internazionale. Essa deve contenere le indicazioni prescritte ed essere redatta nella lingua e nella forma prescritte. 4-a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve indicare lo o gli Stati contraenti ove il depositante intende utilizzare i risultati dell'esame preliminare internazionale ("Stati eletti"). Altri Stati contraenti possono essere eletti successivamente. Possono essere eletti soltanto Stati contraenti già designati conformemente all'. b) I depositanti di cui al paragrafo 2-a) possono eleggere qualsiasi Stato contraente vincolato dal capitolo II. I depositanti di cui al paragrafo 2-b) possono eleggere soltanto Stati contraenti vincolati dal capitolo II che si siano dichiarati disposti a essere eletti da tali depositanti. 5) Per la richiesta di esame preliminare internazionale vanno versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte. 6-a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata all'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale citata nell'. b) Ogni elezione successiva deve essere presentata all'Ufficio internazionale. 7) Ogni ufficio eletto riceve notificazione della sua elezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-31