Art. 24 · Possibile perdita degli effetti negli Stati designati
Trattato

Art. 24

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Possibile perdita degli effetti negli Stati designati

In vigore dal 22 giu 1978
Possibile perdita degli effetti negli Stati designati 1) Fatto salvo l' nel caso di cui al seguente punto ii), gli effetti della domanda internazionale previsti nell'.3) cessano in ogni Stato designato, con le medesime conseguenze del ritiro di una domanda nazionale in questo Stato: i) se il depositante ritira la sua domanda internazionale o la designazione di questo Stato; ii) se la domanda internazionale è considerata come ritirata in base agli .3, 14.1-b) 14.3-a) o 14.4), o se la designazione di questo Stato è considerata come ritirata in base all'.3-b); iii) se il depositante non adempie, nel termine applicabile, gli atti menzionati nell'. 2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può mantenere gli effetti previsti nell'.3) anche quando non sia richiesto che tali effetti siano mantenuti in virtù dell'.2).
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-24