Art. 21 · Pubblicazione internazionale
Trattato

Art. 21

21 / 272

Pubblicazione internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Pubblicazione internazionale 1) L'Ufficio internazionale pubblica le domande internazionali. 2-a) Fatte salve le eccezioni previste nel comma b) e nell'.3), la pubblicazione internazionale della domanda internazionale avviene in breve termine dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità di tale domanda. b) Il depositante può domandare all'Ufficio internazionale di pubblicare la sua domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine citato nel comma a). L'Ufficio internazionale procede, in conseguenza, in conformità al regolamento d'esecuzione. 3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'.2-a) viene pubblicato conformemente al regolamento d'esecuzione. 4) La lingua e la forma della pubblicazione internazionale, nonché altri dettagli, sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione. 5) Non si procede alla pubblicazione internazionale se la domanda internazionale è ritirata o considerata come ritirata prima della conclusione dei preparativi tecnici della pubblicazione. 6) Se l'Ufficio internazionale stima che la domanda internazionale contiene espressioni o disegni contrari al buon costume o all'ordine pubblico, o dichiarazioni denigratorie ai sensi del regolamento d'esecuzione, esso può omettere tali espressioni, disegni o dichiarazioni nelle sue pubblicazioni indicando il posto e il numero delle parole o dei disegni omessi. Esso fornisce, a richiesta, copie speciali delle parti omesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-21