Art. 19 · Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale
Trattato

Art. 19

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Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale 1) Il depositante, ricevuto il rapporto di ricerca internazionale, ha il diritto di modificare una volta le rivendicazioni della domanda internazionale depositando le modificazioni presso l'Ufficio internazionale nel termine prescritto. Egli può allegarvi una breve dichiarazione, in conformità al regolamento d'esecuzione, che spieghi le modificazioni e che precisi gli effetti che queste ultime possono avere sulla descrizione e sui disegni. 2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata. 3) L'inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2) non ha conseguenze negli Stati designati la cui legislazione nazionale consente che le modificazioni vadano al di là dell'esposizione dell'invenzione.
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