Art. 3
ProtocolloSez. II

Art. 3

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In vigore dal 22 giu 1978
1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo: a) esplicita rinuncia dell'Organizzazione a tale immunità in un caso particolare; b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni conseguenti ad un incidente provocato da un autoveicolo appartenente all'Organizzazione o circolante per conto di essa oppure in caso di infrazione alle norme di circolazione stradale commessa con questo autoveicolo; c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell'. 2) Le proprietà e i beni dell'Organizzazione, in qualunque luogo si trovano, godono dell'immunità riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro. 3) Le proprietà e i beni dell'Organizzazione godono parimenti dell'immunità riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui ciò sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti autoveicoli appartenenti all'Organizzazione o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti. 4) Ai sensi del presente protocollo, le attività ufficiali dell'Organizzazione sono quelle, risultanti dalla convenzione, che sono strettamente necessarie per il suo funzionamento amministrativo e tecnico.
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