Protocollo›Sez. II
Art. 15
262 / 272In vigore dal 22 giu 1978
Gli esperti che espletano funzioni per conto dell'Organizzazione o adempiono missioni per essa, godono dei privilegi e delle immunità indicati in appresso nella misura in cui ne abbisognano per l'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi fatti nell'esercizio delle loro funzioni o nel corso delle loro missioni:
a) immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ivi comprese le loro parole e i loro scritti, salvo nel caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da un esperto o di danni provocati da un autoveicolo appartenente all'esperto o condotto dal medesimo; gli esperti godranno di questa immunità anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
b) inviolabilità per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
c) facilitazioni valutarie per il trasferimento delle loro rimunerazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-15