Convenzione›Parte NONA
Art. 96
203 / 272Partecipazione di Stati terzi
In vigore dal 22 giu 1978
Partecipazione di Stati terzi
Il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, può invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunità economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione alla presente convenzione sulla base di una convenzione speciale, da concludersi tra gli Stati contraenti della presente convenzione e detto Stato, al fine di stabilire le condizioni e le modalità di applicazione della presente convenzione a detto Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-96